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PER RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno il decreto legge che proroga i due principali bonus fiscali per i lavori nelle abitazioni: la detrazione per le ristrutturazioni e la detrazione per il risparmio energetico. La proroga comporta delle differenze importanti a vantaggio di chi ne usufruisce. Vediamo come:

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

Con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro per l’acquisto di mobili

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50%. Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Attenzione: non è più previsto l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni.

ECO BONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Con la legge di stabilità 2018 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

    • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
    • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
    • l’installazione di pannelli solari
    • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
VA SEGNALATO CHE:
  1. dal 1 gennaio 2019 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
  2. la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
  3. le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
  4. è aumentata dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori.
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